I professionisti esercenti attività sanitaria, tra i quali gli Psicologi iscritti all’Albo, sono obbligati a inviare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati sanitari dei propri pazienti.
Lo devono fare, per la prima volta dall’entrata in vigore della normativa, entro il 31/01/2017 relativamente ai dati della annualità 2016 e poi successivamente ogni anno. I dati inviati vengono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per essere inseriti tra gli oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi precompilata, che ogni anno l’ente rende disponibile per ogni contribuente.
La normativa prevede che ciascun soggetto possa esercitare l’opposizione al fine di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie e, quindi, per non farle inserire nella dichiarazione precompilata. I pazienti possono dunque esercitare tale opposizione:
- in qualsiasi momento successivo all’erogazione della prestazione, tramite il portale STS, nei termini indicati nella procedura;
- prima dell’emissione della fattura, mediante esplicita richiesta verbale al professionista, che annoterà sul documento fiscale: “FATTURA NON TRASMESSA AL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL 730 PRECOMPILATO, PER OPPOSIZIONE DELL’ASSISTITO AI SENSI DELL’ART. 3 D.M. 31/07/2015 E DELL’ART. 7 D.LGS. N.196/2003 E SS.MM.II.”
Un parere indirizzato al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) precisa che:
Una prima modalità di esercizio del diritto di opposizione prevede che il soggetto interessato possa in ogni momento, successivamente all’erogazione della prestazione, e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno per le spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, esercitare la propria opposizione accedendo al portale del STS con la propria tessera sanitaria o tramite le credenziali fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Qui può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare quelle che non intende rendere disponibili per le finalità sopra menzionale. Per l’anno 2016, in alternativa, può anche, entro il 31/01/2017, presentare un apposito modello all’Agenzia delle Entrate richiedendo la cancellazione dei dati sanitari in possesso della stessa.
Una seconda modalità di esercizio del diritto di opposizione […] è quella che consente al soggetto interessato (cliente / paziente) di chiedere al professionista al momento dell’erogazione della prestazione sanitaria l’annotazione della propria apposizione sul documento fiscale rilasciato. Così facendo il professionista dovrà escludere i dati sanitari contenuti in tale ricevuta sanitaria / fattura da quelli da inviare telematicamente al STS ogni anno. Rimane in ogni caso impregiudicata la possibilità per i soggetti interessati di esercitare l’opposizione secondo la prima modalità indicata qualora non abbiano chiesto al professionista l’annotazione.
La possibilità di annotare la propria opposizione al momento dell’erogazione della prestazione può essere esercitata dal cliente / paziente soltanto per le spese sostenute a partire dal 14/11/2016 (60° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15/09/2016). Questo significa che il professionista psicologo sarà tenuto ad inviare telematicamente al STS tutti i dati sanitari delle ricevute emesse fino al 13/11/2016 senza possibilità di consultare il cliente; quest’ultimo per tali spese potrà esercitare solamente la prima modalità del diritto di opposizione, ovvero attraverso il STS o l’Agenzia delle Entrate. Per le ricevute emesse a partire dalla data del 14/11/2016 dovrà invece tenere conto delle opposizioni annotate e quindi escludere queste ultime dall’invio telematico.
Questa la locandina informativa per i pazienti predisposta dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia:
Fonti:
- Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS o STS)
- Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP)
- Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL)